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Cose da Fare in Casa

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Come si Fa una Proposta di Locazione

La proposta di locazione immobiliare, nella prassi del mercato italiano, occupa uno spazio fondamentale fra la fase di semplice interesse per un immobile e la firma del contratto definitivo di locazione. Pur essendo spesso percepita come un passaggio meramente formale, essa svolge in realtà una funzione regolatoria decisiva: crea, fin dal momento della sua accettazione, un vincolo giuridico con effetti obbligatori per entrambe le parti. Il futuro inquilino, definito “proponente” o “futuro conduttore”, manifesta la volontà di prendere in affitto un determinato bene alle condizioni economiche e temporali indicate; il proprietario, o “futuro locatore”, accetta di consegnare l’immobile alle stesse condizioni. Ne deriva un vero e proprio “pre‑contratto” che, secondo la giurisprudenza consolidata, anticipa alcune delle tutele previste per il contratto di locazione vero e proprio. Comprenderne struttura, finalità e conseguenze è pertanto essenziale per evitare errori che possono trasformarsi in contenziosi o perdite economiche.

Indice

  • Natura giuridica e funzione
  • Momento opportuno per presentare la proposta
  • Elementi essenziali e contenuto della proposta
  • Ruolo e disciplina della caparra confirmatoria
  • Procedura di accettazione e controproposta
  • Effetti dell’inadempimento e tutela delle parti
  • Registrazione, imposte e adempimenti fiscali
  • Consigli pratici per conduttore e locatore
  • Conclusione

Natura giuridica e funzione

Sotto il profilo giuridico la proposta di locazione è classificabile come un contratto preliminare unilaterale che diventa bilaterale nel momento in cui sopraggiunge l’accettazione del locatore. L’articolo 1326 del codice civile, dedicato alla formazione del consenso, stabilisce che il contratto si conclude quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente; proprio a quel momento nascono obblighi reciproci, benché gli effetti reali – ossia il trasferimento del godimento del bene – si producano solo con il contratto definitivo. La dottrina parla allora di “effetti obbligatori” perché ciascuna parte si impegna a stipulare il contratto e a non negoziare l’immobile con terzi. Parallelamente, l’articolo 1351 c.c. prevede l’azione di esecuzione in forma specifica: se una delle parti si rifiutasse di perfezionare il contratto definitivo, l’altra potrebbe adire il giudice e ottenere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non firmato. Ne consegue che la proposta non è un semplice foglio d’intenti ma un atto che impegna giuridicamente e la cui violazione comporta responsabilità.

Momento opportuno per presentare la proposta

In genere la proposta viene firmata dopo la visita dell’immobile, quando l’inquilino ha verificato lo stato manutentivo, la categoria catastale, la regolarità urbanistica e l’esistenza di eventuali oneri condominiali. L’esigenza principale è “bloccare” l’abitazione prescelta, sottraendola al mercato per il tempo necessario a redigere e sottoscrivere il contratto definitivo. Per questo si prevede un termine di validità: qualora il proprietario non comunichi l’accettazione entro la data fissata, la proposta decade e la somma versata a titolo di caparra viene restituita. Il mediatore immobiliare, quando presente, funge da depositario della caparra e da tramite delle comunicazioni, garantendo che né l’una né l’altra parte possa sottrarsi in modo arbitrario ai propri impegni. È consigliabile che prima della firma il proponente acquisisca copia dell’attestato di prestazione energetica, del regolamento condominiale e, se possibile, del certificato di agibilità, così da prevenire ripensamenti fondati su vizi non conosciuti.

Elementi essenziali e contenuto della proposta

Affinché si possa parlare di accettazione pura e semplice è indispensabile che tutti gli elementi essenziali coincidano con quanto previsto nella lettera di proposta. Tali elementi includono la descrizione puntuale dell’immobile, con indicazione di indirizzo, identificativi catastali e pertinenze; la dichiarazione che l’immobile è stato visto e gradito nello stato di fatto in cui si trova; il canone mensile complessivo di oneri accessori, indicando se sono escluse le utenze o le spese condominiali straordinarie; la durata del contratto e la data di decorrenza; l’entità della cauzione che verrà versata alla firma del definitivo; il termine entro cui il locatore deve fornire risposta; la somma versata a titolo di caparra confirmatoria, spesso configurata come assegno non trasferibile intestato al proprietario ma consegnato in deposito al mediatore. Al pari di un contratto, la proposta deve essere suscettibile di valutazione economica: ciò implica che vengano indicati anche eventuali accordi su arredi, lavori di manutenzione da completare prima dell’ingresso o clausole di recesso anticipato. Se il locatore desidera proporre condizioni differenti, deve formulare una controproposta, la quale farà decadere la proposta originaria e darà origine a un nuovo percorso. Per un esempio è possibile vedere il fac simile proposta di locazione disponibile sul sito Contrattidilocazione.net.

Ruolo e disciplina della caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria trova il suo fondamento nell’articolo 1385 del codice civile. Con la consegna di una somma di denaro, il proponente manifesta serietà di intenti e, contestualmente, offre al locatore una garanzia di buona fine. Se la proposta non viene accettata, l’agenzia restituisce integralmente la caparra al futuro conduttore, senza interessi ma anche senza penali. Diversamente, quando l’accettazione giunge a destinazione, la caparra diventa parte del contratto: viene imputata alla cauzione o alla prima mensilità del canone, secondo quanto stabilito dalle parti. Nell’ipotesi in cui l’inquilino revochi la proposta prima della scadenza del termine o si rifiuti di firmare il contratto definitivo, perde integralmente la caparra versata. Viceversa, se il locatore cambia idea dopo aver accettato, è tenuto a restituire il doppio della somma ricevuta. Tale meccanismo svolge una funzione sia compensativa sia deterrente, scoraggiando ripensamenti che altrimenti rimarrebbero senza conseguenze economiche.

Procedura di accettazione e controproposta

L’accettazione deve essere arrecata per iscritto, datata e sottoscritta dal locatore, quindi recapitata al proponente nel termine indicato. È irrilevante la forma del recapito: può trattarsi di consegna a mano, posta raccomandata, posta elettronica certificata o anche semplice email se le parti lo ammettono. L’essenziale è che la prova dell’avvenuta conoscenza da parte dell’inquilino sia documentabile. Qualora il locatore modifichi anche uno solo degli elementi essenziali, non si parla più di accettazione ma di controproposta, che rende inefficace la proposta originaria e trasferisce al conduttore il potere di scegliere se aderire o meno alle nuove condizioni. Nell’attività quotidiana dell’intermediazione immobiliare, la controproposta è frequente per adeguare tempi di decorrenza, importo della cauzione o suddivisione delle spese condominiali. Anche la controproposta, se accettata dall’altra parte entro il termine, genera un nuovo vincolo preliminare con caratteristiche identiche a quelle appena descritte.

Effetti dell’inadempimento e tutela delle parti

La violazione degli obblighi assunti può dar luogo a differenti rimedi. L’inquilino che non si presenti alla stipula nei termini pattuiti incorre nella perdita della caparra e può essere chiamato a risarcire ulteriori danni dimostrati, per esempio i canoni non percepiti se il locatore resta senza affittuario per alcuni mesi. Il locatore inadempiente, d’altro canto, deve restituire il doppio della caparra e potrebbe essere citato per danni supplementari, come le spese di trasloco o i depositi già versati per la casa che l’inquilino ha lasciato. Resta salva la facoltà per l’altra parte di chiedere l’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., ossia la sentenza che tiene luogo del contratto non concluso. Prima di intraprendere vie giudiziarie, tuttavia, è prassi ricorrere a un tentativo di conciliazione, spesso mediato dall’agente immobiliare, allo scopo di evitare costi e tempistiche di un contenzioso.

Registrazione, imposte e adempimenti fiscali

La proposta di locazione, di per sé, non è soggetta all’obbligo di registrazione all’Agenzia delle Entrate, salvo il caso in cui preveda una durata superiore a trent’anni o trasferisca già il godimento del bene. La tassazione vera e propria interviene con il contratto definitivo, che deve essere registrato entro trenta giorni dalla data di stipula, versando l’imposta di registro pari al 2 % del canone annuo moltiplicato per il numero di annualità, salvo opzione per la “cedolare secca”. È opportuno indicare nella proposta se il locatore intende avvalersi del regime sostitutivo, poiché ciò incide sull’importo del canone pattuito e sul divieto di aggiornamento ISTAT. Le somme versate a titolo di caparra, se imputate alla cauzione, non scontano imposte; se invece fungono da anticipo del canone, vanno considerate nella base imponibile di registro.

Consigli pratici per conduttore e locatore

Per il conduttore è essenziale accertare la titolarità del diritto di proprietà del proponente locatore, visionare il certificato catastale e verificare l’assenza di ipoteche pregiudizievoli. È buona norma richiedere fotocopie di bollette e spese condominiali per avere un quadro realistico dei costi accessori. Il locatore, dal canto suo, dovrebbe valutare l’affidabilità economica dell’inquilino tramite documenti reddituali, permanendo la facoltà di subordinare l’accettazione a un garante o a un’assicurazione locativa. Entrambi dovrebbero concordare già nella proposta la ripartizione delle spese straordinarie, la clausola di recesso anticipato, l’eventuale divieto di sublocazione e le modalità di consegna dell’immobile. Una comunicazione chiara e documentata riduce il rischio di malintesi futuri.

Conclusione

La proposta di locazione è un tassello cruciale nella catena negoziale che conduce alla stipula del contratto di affitto. Pur nell’apparente semplicità delle sue formule, concentra un elevato grado di responsabilità giuridica e finanziaria. Impegna il futuro inquilino a versare una caparra e a rispettare termini di firma e consegna; vincola il proprietario a non commercializzare più l’immobile e, una volta accettata, gli impone di restituire il doppio in caso di ripensamento. Conoscere i meccanismi che regolano accettazione, caparra, revoca e registrazione significa proteggersi da sorprese e agire con consapevolezza. Una bozza ben redatta, integrata da verifiche preliminari sull’immobile e da una gestione trasparente dei flussi di denaro, rappresenta la migliore garanzia per trasformare un pre‑contratto in un rapporto di locazione stabile e soddisfacente per entrambe le parti.

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